Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 12/06/2002 n. 161

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambien tale

d) il luogo di smaltimento

e) il metodo di trattamento e di recupero

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento ter mico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura del l'impianto e ripristino del sito

h) le garanzie finanziarie

i) l'idoneità del soggetto richiedente. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito tempo-raneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonchè l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.".

Art. 6. Comunicazione d'inizio d'attività

1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio d'attività deve contenere almeno le seguenti informazioni

a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantità annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della capacità autorizzata o della potenzialità dell'impianto, si intendono sottoporre ad attività di recupero

b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero

c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, e, nella fase transitoria, dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento

d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento

e) la capacità autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa vigente, la potenzialità dell'impianto

f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno dell'unità produttiva è utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti destinati alle attività di recupero ai sensi del presente regolamento

g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento. Note all'art. 6:

- Gli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono riportati nelle note alle premesse.

- L'art. 21, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente: "Art. 21. -

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.".

Art. 7. Campionamenti e analisi

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimicofisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.

4. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei decreti emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si applica quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5. Note all'art. 7:

-L'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note all'art. 3.

-Il Decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5, reca: "Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali".

Art. 8. Requisiti soggettivi

1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani

b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia

c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali

d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera

e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonchè della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni

h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire in formazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. Note all'art. 8:

- L'art. 18 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

- L'art. 33 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

-L'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, è il seguente: "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.".

Art. 9. Norme transitorie

1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento effettuano operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

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